Mutuo: l’estinzione anticipata

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Chi contrae un mutuo di tipo ipotecario per un immobile di norma paga una rata mensile per l’intera durata del piano di ammortamento, ma ci sono casi in cui per il mutuatario può risultare vantaggioso avvalersi dell’estinzione anticipata. Da poco più di due anni in Italia sono in vigore delle norme che rappresentano una vera e propria conquista per i consumatori, e che riguardano l’applicazione di nessuna penale per i mutui ipotecari, con finalità di acquisto dell’abitazione principale, che sono stati stipulati a partire dalla data del 2 febbraio del 2007. Ad esempio, chi si ritrova inaspettatamente ad ereditare grosse somme e/o patrimoni rilevanti, è chiaro che non ha più senso andare a pagare per 15 o 20 anni le rate su un finanziamento sul quale magari gravano elevati importi per quel che riguarda gli interessi. Pur tuttavia, se per i mutui “giovani”, ovverosia quelli stipulati a partire dal 2 febbraio 2007, il recesso/estinzione è senza costi, lo stesso non dicasi per quelli che, invece, sono stati stipulati prima della data del 2 febbraio 2007.

In tal caso, infatti, tranne alcune eccezioni, c’è da fare i conti con il pagamento di una penale di estinzione, ragion per cui occorre, se ci si trova in questa situazione, farsi bene i conti chiedendo alla banca a quanto ammonta il costo complessivo dell’operazione. In passato, tra l’altro, le penali di estinzione erano decisamente più salate, ma per fortuna nel maggio del 2007 l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, e le Associazioni dei Consumatori hanno stipulato un accordo che ha introdotto una rideterminazione delle penali di estinzione, abbassandole, proprio per i mutui ipotecari, ma anche i prestiti che sono stati stipulati prima della data del 2 febbraio 2007.

L’estinzione anticipata del mutuo, inoltre, può essere applicata anche nei casi di sostituzione del mutuo al fine di stipularne uno nuovo in un’altra banca con condizioni migliorative; anche in questo caso occorre tenere conto di quanto sopra detto ma occorre altresì valutare tutti i costi accessori legati alla stipula del nuovo mutuo (spese notarili, costi di istruttoria, imposta sostitutiva etc…).

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