Mutui: l’estinzione anticipata

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Se il cliente desidera estinguere, totalmente o anche solo parzialmente, il proprio mutuo prima della scadenza dello stesso, ad esempio perché procede alla vendita dell’immobile, può farlo senza pagare nessuna penale di estinzione per quelle soluzioni che sono state stipulate dopo il 2 febbraio 2007 nel caso di un mutuo per l’acquisto della prima casa o, comunque, dopo il 3 aprile dello stesso anno (in questo caso il riferimento particolare è a coloro i quali hanno acceso un mutuo per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica). Le stesse regole si applicano anche ai mutui accollati a seguito di frazionamento

Per tutti questi tipi di mutuo che siano stati stipulati in precedenza la misura della penale originariamente prevista in contratto è ridotta grazie ad un accordo siglato dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 2 maggio 2007. Si tratta però di eventualità tanto numerose e differenti tra loro che per spiegarle tutte abbiamo bisogno di ricorrere alla tabella qui sotto.

Per poter beneficiare della riduzione della penale agli importi predeterminati dall’Accordo, il cliente deve seguire tutta una procedura ben predeterminata, che comincia con la richiesta scritta di estinzione anticipata cui bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (quindi un’autocertificazione) con cui vengono segnalati quelli che sono gli elementi più rilevanti del contratto rispetto al quale si sta andando a richiedere la riduzione della penale.