BNL mutui: comunicazioni ingannevoli

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I clienti di BNL non sono stati avvisati della possibilità di usufruire di tariffe agevolate in caso di estinzione anticipata dei mutui. Ci avvisa direttamente l’Antitrust, che ha multato Bnl, gruppo Bnp Paribas, per non aver avvertito i propri clienti. La sanzione, sottolinea l’autorità, é di 250.000 euro, ed è stata inflitta per pratica commerciale scorretta nelle modalità di comunicazione degli importi per estinzione anticipata dei mutui.

Secondo l’Antitrust ai clienti

è stata prospettata ai consumatori l’entità della penale senza specificare che l’importo indicato è suscettibile di essere ridotto in conformità all’accordo sottoscritto il 2 maggio 2007 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei consumatori. Nelle comunicazioni inviate non viene fornita alcuna indicazione per rendere edotto il consumatore che l’importo è suscettibile di riduzione se il contratto di mutuo è stato stipulato per determinate finalità, cioè per l’acquisto della prima casa o di immobili adibiti ad abitazione ovvero per lo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

La regola è stata stabilita dall’accordo sottoscritto dalle associazioni delle banche (Abi) e dei consumatori. Nel prospetto inviato ai clienti titolari di mutuo, cioè, non veniva fornita, almeno fino a febbraio 2010, alcuna indicazione sulla possibilità di beneficiare di un costo ridottonel caso specifico in cui il contratto di mutuo fosse stato stipulato per determinate finalità, per esempio acquisto prima casa o abitazione adibita a attività economica.

La multa di 250.000 euro inflitta dall’Antitrust alla Bnl – sottolineano Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, presidenti di Adusbef e Federconsumatori – va nella direzione sanzionatoria richiesta invano più volte negli esposti presentati dalle nostre associazioni. La Banca d’Italia, a differenza dell’Antitrust, anziché tutelare gli utenti difende gli interessi delle banche in nome della stabilità del sistema.

Per l’Antitrust le comunicazioni della banca sono dunque state considerate ingannevoli perché le informazioni contenute incomplete o non veritiere e lesive per consumatori.