Fondo di Solidarietà, Tremonti sblocca lo stallo: via il 15 novembre

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Finalmente! Al termine di una gestazione elefantesca, interminabile, lunga quasi 3 anni, il “Fondo di Solidarietà” (destinato ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa in difficoltà con il pagamento delle rate) sembra vicinissimo a diventare realtà. Del resto, lo avevamo annunciato anche quando si era parlato di misura giunta in dirittura d’arrivo: mancano i decreti attuativi, servono una serie di circolari per spiegare alle banche e a tutti gli altri “agenti” (qui usato per designare tutta la burocrazia che ruota intorno) come muoversi, bisogna trovare la copertura finanziaria necessaria al fine di far funzionare tutto questo… Ma il ministro dell’economia, Giulio Tremonti, lontano dai riflettori delle polemiche che investono altri suoi colleghi di Governo e ben distante anche dall’immobilismo di alcuni di costoro, ha tenuto a prendere di petto la situazione per andare a sbloccarla. Con successo.

Dal prossimo 15 novembre, dunque, a quanto pare sarà possibile recarsi in banca e presentare la richiesta della sospensione dei pagamenti. Il tutto, a seguito della pubblicazione, avvenuta mercoledì scorso, delle linee guida per la presentazione e l’istruttoria di accesso al Fondo e dei moduli da compilare per la richiesta di sospensione. Confermati i requisiti di accesso all’agevolazione, che riguarda solo i mutui per l’abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro. In aggiunta, il reddito annuo della famiglia non deve essere superiore a 30mila euro sulla base dell’indicatore Isee.

Sono stati, altresì, sciolti alcuni dubbi che avevano alimentato una polemica preventiva (e pretestuosa?): sarà Fondo di Solidarietà anche per i mutui cointestati, e in questo caso sarà sufficiente che uno solo dei mutuatari possieda i requisiti; ma la misura è stata estesa anche a quei prestiti che nel corso del tempo sono stati oggetto di cartolarizzazione, di surroga o di rinegoziazione con la stessa banca. La sospensione potrà essere richiesta due volte nel corso della durata del mutuo, a patto che non si superi la durata dei 18 mesi.