Mutui L’Aquila: moratoria estesa, ma con limitazioni

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“Chiedi e ti sarà dato”, recita un antico adagio mutuato da una pagina del Vangelo. Non è la prima volta, benché in effetti le occasioni si contino sulle dita di una mano, che le richieste avanzate dalla platea dei risparmiatori vengono accolte. In realtà, poi, quanto era stato desiderato non si avrà nelle forme e nei modi in cui era stato desiderato, ma tant’è: può andare bene anche così. Il caso, del quale ci siamo già occupati nel corso della settimana passata, è quello della moratoria sui mutui per i cittadini delle aree colpite dal devastante terremoto del 6 aprile 2009, che ha ferito il volto de L’Aquila e di alcune piccole realtà rurali nelle immediate vicinanze.

Stante una crisi economica che non ha precedenti a memoria d’uomo (chi c’era nel ’29 difficilmente poteva realizzare la portata del disastro), cui si sommano gli effetti della scossa sismica, è evidente che non tutte le famiglie avevano prima, e quindi a maggior ragione neppure hanno adesso, i mezzi per onorare i finanziamenti contratti in passato o quelli che si è stati costretti a richiedere per la ristrutturazione del dopo-terremoto. È così che è giunta la richiesta, accolta dall’ABI, di prorogare, rispetto alla data del 30 giugno 2010, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie colpite dal terremoto dell’Abruzzo.

Il commissario Gianni Chiodi, che aveva chiesto aiuto al Governo, lo ha ottenuto dalle banche. Con alcune limitazioni: le misure d’agevolazione diventano infatti operative solo dietro specifica richiesta dei soggetti interessati (viene dunque a cadere il meccanismo dell’automatismo); proprio per questo, la banca può decidere se accogliere o meno la richiesta. La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente. I requisiti di ammissibilità devono verificarsi dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. La sospensione si applicherà ai mutui di importo non superiore a 150.000 euro, il cui intestatario abbia un reddito imponibile inferiore a 40.000 euro annui.