Moratoria mutui: info e beneficiari

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Moratoria mutui per le famiglie più in difficoltà: se ne è avviato l’iter fin dallo scorso 1 febbraio 2010, quando Abi e associazioni di categoria hanno formalizzato un accordo reso poi ufficiale con l’inizio del mese in corso. Sospensione per 12 mesi delle rate, ovvero la possibilità di andare incontro alle necessità di almeno – tante le famiglie coinvolte, stando alle stime – 120 mila soggetti.

Vale la pena riassumere in maniera chiara e dettagliata modalità e termini di adesione: la moratoria determina una sospensione del mutuo in essere e si applica per quelli che, anche in fase di preammortamento, raggiungono un importo non superiore ai 150 mila euro per ristrutturazione, costruzione o acquisto della prima casa. Indifferente ai fini della sospensione il tasso di interesse stipulato: fisso, variabile o misto. Visto il che cosa, passiamo al chi: i soggetti con possibilità di rientrare nella tipologia sono coloro che dichiarano un reddito imponibile che non superi i 40 mila euro annui, che – nel corso degli anni 2009 e 2010, tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 – subiscano eventi di particolare gravità (tra i fatti decisivi ai fini della moratoria vi sono morte, condizioni di non autosufficienza, improvvisa cassa integrazione, morte) o che registrino ritardi nel pagamento della rata fino a sei mesi.

In caso di mutui cointestati e con la conseguente scomparsa di uno dei soggetti attivi, possono farne richiesta gli altri intestatari o – laddove non vi fossero più soggetti di riferimento – i loro eredi. Resta fermo l’intervento di un tutore per quel che concerne la presenza di un interdetto. Ancora: la moratoria è estesa anche a casistiche di mutui cartolarizzati (ovvero, soggetti a operazione finanziaria che prevede la cessione, a una società specializzata, della totalità o di una parte del portafoglio dei mutui in essere, trasformandolo in titoli collocabili sui mercati), mutui ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie, finanziamenti accollati a seguito di frazionamento.

Esclusi dalla moratoria, i mutui con ritardo nei pagamenti superiore ai 6 mesi consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario; quelli con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi passabili di sospensione; i finanziamenti che beneficiano di pubbliche agevolazioni. La moratoria non prevede interessi di mora nè spese di istruttoria e la sospensione del mutuo può seguire un duplice percorso: rinvio delle rate passabili di moratoria fino alla fine del mutuo (sospensione del pagamento per un anno, con naturale procrastinarsi dell’estinzione del mutuo di una annualità); pagamento dei soli interessi con conseguente spalmata delle rate soggette a sospensione sulle mensilità successive; pagamento dei soli interessi con rinvio delle rate passabili di moratoria fino alla fine del mutuo (anche in questa ipotesi, sospensione del pagamento per un anno con naturale procrastinarsi dell’estinzione del mutuo di una annualità).

Sarà utilissimo, in questa fase, tenere sotto controllo il sito di Abi – www.abi.it – per essere aggiornati rispetto all’elenco delle banche aderenti alla moratoria e per scaricare il fac-simile per ufficializzare la richiesta di moratoria. Per quel che concerne gli Istituti di credito, attiveranno la sospensione del mutuo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda: in caso di diniego, le banche sono tenute a informare il richiedente entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta da parte del cittadino. Infine, vale la pena ribadire che, anche in fase di sospensione del mutuo, gli interessi contrattuali pattuiti continuano a maturare.

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