Mutuo, nuove norme per quanto riguarda le agevolazioni sulla prima casa

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Sono state introdotte nell’ultima legge di Stabilità nuove norme relative alle agevolazioni sulla prima casa, così da rendere più lieve il carico fiscale per i mutuatari.

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Le norme riguardano il bonus, allargato ora anche a coloro i quali lo hanno già sfruttato in passato a patto che rivendano la prima abitazione entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile.

Nel caso in cui la prima casa sia stata acquistata senza godere delle agevolazioni e sia locata nello stesso Comune del nuovo immobile, invece, rimarrà obbligatoria la messa in vendita della stessa. Per sfruttare il bonus 2016 essa non dovrà essere più di proprietà del mutuatario che intende sottoscrivere l’acquisto di un nuovo immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha discusso in una recente circolare le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate a coppie sotto i 35 anni. Il nuovo bonus mobili è confermato per tutte le coppie che siano coniugate o conviventi da almeno trentasei mesi. Queste le condizioni:

  • uno dei due componenti della coppia non deve avere superato i 35 anni di età, ovvero deve averli compiuti o compierli entro il 2016;
  • l’abitazione principale, da arredare utilizzando l’agevolazione, deve essere stata acquistata da uno dei due o da entrambi, tra il 2015 e il 2016;
  • gli immobili acquistati nel 2016 devono essere adibiti ad abitazione principale entro la presentazione della dichiarazione dei redditi inerente questo periodo di imposta.

Sono contemplati nel bonus mobili elementi di arredamento quali letti e materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, poltrone e lampadari. Non godono dell’agevolazione i grandi elettrodomestici, le porte e la pavimentazione, le tende e altri complementi d’arredo.