Mutuo di scopo: di cosa si tratta e quali sono le principali caratteristiche

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Secondo quanto è previsto dalla Cassazione, c’è un fattore che può essere preso come punto di riferimento per poter distinguere il mutuo di scopo dal mutuo fondiario. Infatti, stando a quanto è previsto da parte della Cassazione, serve individuare l’esistenza di un interesse in riferimento all’uso del denaro che verrà erogato non solamente in relazione al mutuante, ma anche in capo al mutuatario. Nel caso in cui tale interesse dovesse essere mancante, soprattutto in riferimento alla banca mutuante a tale obiettivo, sul mutuatario non vige alcun tipo di obbligo particolare di dover destinare le somme che sono state erogate.

Al contrario, si può parlare di mutuo di scopo nel momento in cui si possa riscontrare un obbligo ben determinato che è in capo al mutuatario in riferimento al mutuante, per vai dell’interesse che nutre quest’ultimo, che può avere carattere diretto oppure indiretto, in relazione alla particolare modalità d’uso del denaro che è stato destinato in relazione a una specifica attività od obiettivo. In tutti gli altri casi, qualora non dovesse essere stata rispettata la destinazione che viene riportata all’interno del contratto, non si è in presenza di un aspetto che può mettere a rischio la validità del medesimo contratto.

Si tratta di un principio che è stato ribadito con forza da parte della Terza Sezione Civile, che ha voluto mettere in evidenza ancora una volta quali siano gli aspetti peculiari di ciascuna disciplina, all’interno del dispositivo della sentenza del 15 dicembre 2020 -14 aprile 2021 numero 9838.

Con le conclusioni di questa sentenza, si vuole mettere in evidenza da parte della Suprema Corte come non ci siano, nel caso di specie, degli elementi sufficienti da poter assegnare la qualificazione di mutuo di scopo al contratto tra le parti, al posto della qualificazione come mutuo fondiario.

Nello specifico, si è voluto chiarire come nel caso in cui all’interno del contratto di finanziamento sia prevista una destinazione delle somme che sono state erogate nel chiaro interesse del mutuatario, si tratterebbe, in poche parole, di una semplice esteriorizzazione delle motivazioni del negozio che non andrebbero di conseguenza a riflettersi sulla tipologia contrattuale, apportando una modifica. Quindi, sarebbe errato considerarlo come mutuo di scopo, proprio per via del fatto che semplicemente elencando le motivazioni, queste ultime non ricevono alcun tipo di supporto da parte di un piano contrattuale che mira alla loro realizzazione.