Mutui: nuove istruzioni per il 730

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Riconosciamo al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, Renato Brunetta, il merito di avere posto, oltre ad una serie di altre importanti questioni troppo spesso affrontate soprattutto come spot, il problema di una semplificazione del modello 730: uno Stato che troppo spesso viene accusato di “togliere” ai propri cittadini in nome del nobile fine di poter funzionare (fine per giunta poco spesso perseguito come si dovrebbe), finisce un’altra volta sul banco degli imputati perché, anche quando si tratterebbe invece di “dare” qualcosa, si ingarbuglia in meccanismi di assegnazione tanto cervellotici da rendere inefficace il pur nobile fine.

Dicevamo del 730, il principale accusato in un momento dell’anno come questo in cui tutti i lavoratori si ritrovano a dover dare conto della propria posizione nei confronti dello Stato nella speranza di poter ricavare, da questo, qualche detrazione ed agevolazione economica: il problema è che il modello è tanto cervellotico da costringere moltissimi ad affidarsi alle cure di sindacati (che lo compilano gratuitamente grazie a volontari, ma magari chiedono l’iscrizione), commercialisti o sportelli di consulenza gratuiti (ne stanno spuntando anche nei supermercati…) ma proprio per questo più soggetti a tempi d’attesa lunghi. “Loro”, anzi costoro, non possono essere a conoscenza di tutti i dettagli del nostro bilancio, e magari qualche agevolazione cui avremmo diritto non viene calcolata proprio per questo motivo…

Per fortuna, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto alcune circolari chiarificatrici rispetto ad alcuni dubbi che sono già emersi con prepotenza in questo così come negli anni scorsi. Relativamente al comparto dei mutui, le precisazioni confermano che è possibile godere della detrazione sugli interessi passivi per l’abitazione principale anche se il contratto, intestato dapprima a un solo coniuge, è sostituito da uno cointestato. Inoltre la circolare precisa che il diritto alla detrazione permane se il contribuente sposta la sua dimora abituale, per motivi di lavoro, non proprio nel comune in cui lavora ma in uno limitrofo: è sufficiente che il cambio di residenza sia oggettivamente attribuibile all’attuale esigenza lavorativa del contribuente.