Mutui, è l’ora delle detrazioni

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Poco, ma pur sempre meglio che niente. Dalle parti di Milano, zona dove vivono quegli italiani mediamente più avvezzi di altri nel far girare il denaro, si dice che “Putost che nient l’è mej putost”, ovvero che “Piuttosto che niente è meglio piuttosto”. Accontentiamoci dunque del poco, che è pur sempre meglio di niente, offerto dallo Stato come tetto massimo per l’importo detraibile nella dichiarazione dei redditi per tutti coloro i quali stanno pagando o hanno pagato nel 2009 le rate di un mutuo: 4mila euro, a tanto ammonta il limite di detraibilità. Quest’anno ci può anche scappare l’affare, visto che il crollo dell’Euribor sui suoi valori minimi storici ha sensibilmente ridotto la portata del mutuo per le famiglie che hanno scelto un tasso variabile e che quindi possono inserire il pagamento delle rate nella dichiarazione dei redditi, dalla quale potrebbero arrivare a recuperare fino a 760 euro.

Per molte famiglie, questo significa recuperare una rata intera del mutuo che hanno acceso. Il tetto stabilito non è adeguato con l’inflazione, pertanto le associazioni dei consumatori lamentano il suo essere “insufficiente e non al passo con i prezzi attuali delle case”. Resta il fatto che c’è la possibilità di ottenere un piccolo aiuto, ed è comunque bene non farsi scappare lo sconto anche se rappresenta meno del 10% di quanto è stato corrisposto alla banca. La detrazione sui mutui può essere richiesta solo per i finanziamento volti all’acquisto della casa principale, ovvero quella presso la quale il contribuente e i suoi familiari hanno abitualmente dimora. L’immobile deve essere adibito ad abitazione entro un anno dall’acquisto e rogitato nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo.

Per detrarre gli interessi passivi sul mutuo sarà necessario rispettare alcune semplici regole. Sono detraibili solo gli interessi derivanti dal contratto di mutuo purché assistito da una garanzia ipotecaria. Sono detraibili anche gli oneri accessori, come la commissione dovuta alla banca per la sua attività di intermediazione, gli oneri fiscali, le spese di istruttoria pratica. Non potranno invece essere detratti i costi relativi alla compravendita, come la parcella dell’agente immobiliari. Nel caso in cui il mutuo acceso sia cointestato ai due coniugi e uno sia a carico, l’altro può detrarre anche gli interessi passivi non sfruttati dal coniuge.