Mutui, la svolta: abolito lo ius variandi sugli interessi

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Viene da cominciare il post con un avverbio soddisfatto: finalmente! Finalmente è successo quello che i risparmiatori aspettavano da molto tempo, e reclamavano da altrettanto come un diritto che avrebbe dovuto essere acquisito tacitamente e senza “bagni di sangue” salvo trovarsi davanti una controparte che invece, a quanto pare, non ha mai considerata così scontata la cosa. È infatti caduta, ex lege, la possibilità esistente a vantaggio delle banche di modificare unilateralmente i tassi di interesse sui mutui. La rivoluzione, lungi dall’essere un semplice restauro della facciata, potrebbe avere conseguenze sostanziali.

Già, perché una recente inchiesta di Plus 24 (supplemento settimanale de Il Sole 24 ore) ha smascherato alcuni istituti che si sono largamente serviti della non certo inequivocabile stesura del testo normativo per imporre revisioni dello spread applicato ai mutui, andando a revisionare unilateralmente il patto sottoscritto all’accensione con il malcapitato risparmiatore trovatosi nella situazione di non poter far altro che richiedere un mutuo. Lo “Ius Variandi”, questo il nome del diritto alla modifica, è stata (e, probabilmente, in altri ambiti continuerà ad essere, ahinoi) una prassi largamente in uso da parte degli istituti di credito al fine di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali di partenza.

Antonio Catricalà, Presidente dell’Antitrust, vi si era pubblicamente scagliato contro: “Va, una volta per tutte, esplicitata in modo chiaro l’inapplicabilità dello ius variandi nei contratti di finanziamento”, anche perché nel frattempo è sopraggiunta una direttiva europea ad imporre anche all’Italia di adeguarsi agli indirizzi imposti da Bruxelles. Cosa cambia per i risparmiatori? Speriamo molto, anche se a voler guardare l’ostracismo fatto dalle banche alla proposta è possibile che i costi vengano recuperati da qualche altra parte, sempre attingendo dalle tasche dei mutuatari. In soldoni, però, le banche potranno modificare l’impatto dei servizi accessori (penali estinzione anticipata, spese per l’invio dell’estratto conto), mentre lo spread dovrà rimanere inalterato.