La banca può negare il mutuo senza motivo?

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La banca può negare il mutuo senza motivo? La risposta è presto detto. Una banca non può tirarsi indietro, all’ultimo minuto, dopo aver già promesso l’erogazione del mutuo al cliente.

Il principio di “buona fede” contrattuale che statuisce – tra l’altro – ai privati di tenere un comportamento rispettoso della controparte e delle aspettative generate, con il proprio comportamento, nella conclusione dell’affare si applica anche ai gruppi di credito.

I quali pertanto non possono, senza una valida ragione, interrompere le trattative con il cliente che chiede la concessione di un finanziamento. In caso contrario, scatta il risarcimento del danno che, se non può essere provato nel suo esatto ammontare, va liquidato “in via equitativa” (ossia secondo quanto appare giusto al giudice).

È quanto emerge da una recente sentenza del Tribunale di Messina:

Tiene una condotta contraria a buona fede la banca che, senza una valida ragione, interrompe le trattative con il privato che chiede la concessione di un mutuo. Il principio, in realtà, non è nuovo e si incontrano altri precedenti dello stesso tenore.

È vero che la banca, in quanto soggetto privato, non ha un obbligo di contrarre con chicchessia e, oltre a imporre determinate garanzie, può anche scegliere con chi concludere il contratto e con chi no. Ma questo potere, sia in relazione alla funzione di interesse pubblico da essa esercitata, sia in relazione agli obblighi imposti dal codice civile, trova una serie di limitazioni. Limitazioni dettate innanzitutto dalla buona fede contrattuale e dal non frustrare le speranze già ingenerate, con il proprio comportamento, nel potenziale cliente. Sicché, in caso di diniego all’ultimo minuto, il soggetto potrebbe eventualmente agire tanto in via giudiziaria, quanto – più celermente e in modo economico – all’ABF, l’Arbitro bancario e finanziario che non poche volte ha dato torto agli istituti.