Mutui: i vantaggi fiscali

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Chi ha stipulato un mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione principale, può provare a realizzare dei risparmi d’imposta all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel modello 730 è possibile fruire di una detrazione d’imposta pari al 19% sugli interessi del mutuo per tutto il periodo di rimborso delle rate e sugli oneri accessori, ovverosia le spese di istruttoria, quelle relative alla perizia, l’onorario del notaio, l’imposta d’iscrizione dell’ipoteca e quant’altro. Il beneficio della detrazione fiscale non viene meno nemmeno nel caso in cui il contratto di mutuo originario venga rinegoziato, oppure è estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche nel caso in cui si scelga di “accenderne” un altro con una banca diversa (ivi compresa, dunque, l’ipotesi della portabilità).

Se il nuovo mutuo, o il vecchio mutuo che è stato rinegoziato, è di importo superiore rispetto al debito residuo, la detrazione non viene meno, anche se – chiaramente – la si applica solamente alla quota di interessi relativa al debito residuo incrementata degli eventuali oneri accessori. L’importo massimo degli interessi pagati annualmente su cui calcolare la detrazione è stato recentemente incrementato da 3.615,20 alla cifra tonda di 4mila euro per la detrazione per l’acquisto dell’abitazione principale: il maggiore risparmio per le famiglie italiane può arrivare anche a 760 euro, certo una somma non da poco per un contratto di mutuo.

Il mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” viene tassato con un’imposta sostitutiva sui finanziamenti dello 0,25% anziché del 2%. L’applicazione dell’aliquita agevolata, tuttavia, è subordinata ad una dichiarazione del cliente in cui lo stesso attesta la sussistenza delle condizioni per beneficiarne. Tale dichiarazione deve essere resa all’interno dell’atto di mutuo, o in alternativa, deve essere allegata ad essa.