Mutuo: l’estinzione anticipata

Chi contrae un mutuo di tipo ipotecario per un immobile di norma paga una rata mensile per l’intera durata del piano di ammortamento, ma ci sono casi in cui per il mutuatario può risultare vantaggioso avvalersi dell’estinzione anticipata. Da poco più di due anni in Italia sono in vigore delle norme che rappresentano una vera e propria conquista per i consumatori, e che riguardano l’applicazione di nessuna penale per i mutui ipotecari, con finalità di acquisto dell’abitazione principale, che sono stati stipulati a partire dalla data del 2 febbraio del 2007. Ad esempio, chi si ritrova inaspettatamente ad ereditare grosse somme e/o patrimoni rilevanti, è chiaro che non ha più senso andare a pagare per 15 o 20 anni le rate su un finanziamento sul quale magari gravano elevati importi per quel che riguarda gli interessi. Pur tuttavia, se per i mutui “giovani”, ovverosia quelli stipulati a partire dal 2 febbraio 2007, il recesso/estinzione è senza costi, lo stesso non dicasi per quelli che, invece, sono stati stipulati prima della data del 2 febbraio 2007.

Sostituire il mutuo per abbassare la rata

Se un mutuatario ha stipulato, magari negli anni scorsi, un finanziamento immobiliare a tasso fisso o variabile, con un importo della rata che, anche per un eventuale abbassamento del reddito familiare, è diventato insostenibile mese dopo mese, si è di norma tentati di applicare direttamente la sostituzione del mutuo. In questo modo, infatti, il contraente può abbassare la rata stipulando ex novo un nuovo mutuo tale da spalmare il debito residuo di quello vecchio su un tempo più lungo. Ma a fronte di avere un nuovo mutuo con una rata più sostenibile, come sempre o quasi accade con l’acquisizione di un vantaggio occorre fare i conti con qualche “effetto collaterale”. Supponendo infatti che il vecchio ed il nuovo mutuo abbiano tassi applicati confrontabili, l’allungamento del piano di ammortamento garantirà sì una rata più bassa, ma anche una maggiore spesa per interessi.