Nessuna sanzione per chi chiede l’estinzione anticipata del mutuo

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Nessuna sanzione per chi chiede l’estinzione anticipata del mutuo. Nella legge di Delegazione europea, passata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 dicembre, è contemplato un passaggio che non ammette l’ipotesi di re-introduzione delle sanzioni per chi richiede l’estinzione anticipata del prestito per comprare casa.

Il passaggio è connesso alla direttiva europea 2014/17 (“Mortgage Credit Directive”) che contempla la possibilità per gli Stati membri di introdurre un indennizzo a favore degli istituti di credito qualora i mutuatari estinguano in anticipo il mutuo.

“Per quanti abbiano in corso mutui e intendano cambiare banca, non esiste alcun rischio di dover pagare commissioni o indennizzi di nessun genere”, spiega oggi Palazzo Chigi. Affermazione poco dopo corretta sostituendo “cambiare banca” con “estinguerli”, rendendo ancora più confuso il provvedimento.

Smorzando le preoccupazioni sollevate dalle associazioni dei consumatori, il governo dice che “l’articolo 12 del disegno di legge di ‘delegazione europea’ (approvato dal Consiglio dei Ministri di giovedì 10 settembre e trasmesso alla Conferenza unificata per il previsto parere), alla lettera “q” del comma 1 prevede in maniera inequivoca che ‘il diritto del consumatore all’estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri'”. “Il testo è chiarissimo – osserva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio de Vincenti – sorprende pertanto che associazioni istituzionalmente chiamate ad informare correttamente i cittadini, trasmettano invece, spero solo per negligenza, messaggi che inducono in errore e generano confusione”.

Si stabilisce, inoltre, anche che gli Stati possono prevedere che la banca ha diritto ad un indennizzo equo e obiettivo, ove giustificato, per eventuali costi connessi al rimborso anticipato e la compensazione non deve superare la perdita finanziaria del creditore”.