Mutuo, cosa detrarre nel 730

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Anche per il 2015 il modello 730 dà la possibilità di detrarre alcune voci di spesa inerenti i mutui accesi per la casa. Quali?

In primo luogo è necessario specificare che la detraibilità è differente a seconda che si parli di mutuo per l’acquisto della prima casa o di mutuo per costruzione o ristrutturazione.

Mutui ipotecari per l’acquisto della “prima casa”

Interessi passivi dei finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione principale

La percentuale scaricabile, confermata anche per l’anno in corso, è uguale al 19% con un tetto massimo di 4mila euro; pertanto la diminuzione di imposta massima applicabile è di 760 euro. A questi interessi possono essere aggiunti anche gli oneri accessori connessi al contratto di mutuo, le commissioni pagate per l’intermediazione, gli oneri fiscali, le eventuali imposte di iscrizione o cancellazione di ipoteca, le spese notarili e quelle delle eventuali perizie. Nessuna detraibilità invece per le polizze vita, in genere collegate ai contratti di mutuo proposti.

Con il termine “prima casa”, si intende, a partire dal 2001, l’abitazione dove vivono abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta dunque unicamente al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche nel caso l’immobile venga adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Mutui per costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale

Per i mutui ipotecari a partire dal 1998 è detraibile dall’imposta sul reddito un importo uguale al 19% dei seguenti oneri: interessi passivi; oneri accessori; quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Per interventi di ristrutturazione (Circ. Min. 95 del 12/5/2000) sono da intendersi quelli soggetti a concessione edilizia, cioè volti a trasformare un organismo edilizio già esistente attraverso un insieme sistematico di opere in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. L’importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi. La detrazione è ammessa a patto che i lavori abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi che seguono alla data di stipula del contratto di mutuo e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

Mutui ipotecari per acquistare altri immobili

Se ad essere contemplata non è la prima casa, i criteri della detraibilità concessa variano. Più nel dettaglio, è detraibile dall’IRPEF un importo pari al 19% dei seguenti oneri: interessi passivi; oneri accessori; quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Il mutuo deve essere stato acceso prima del 1993:

mutui ipotecari stipulati entro il 31 dicembre 1990 per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale, per esempio pertinenze dell’abitazione principale, immobili concessi in locazione, etc;
mutui ipotecari stipulati nel periodo  01/01/1991 – 31/12/1992 per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell’anno e in quelli successivi.